Art. 180
[1](Art. 185 T. U. 1926).
[2]Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva