Art. 179

[1](Art. 183 T. U. 1926).

[2]Contro il provvedimento del presidente del Tribunale e' ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.

[3]Il ricorso puo' essere proposto tanto da chi esercita la patria potesta' o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.

[4]Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art179 · fonte su Normattiva