Art. 179
[1](Art. 183 T. U. 1926).
[2]Contro il provvedimento del presidente del Tribunale e' ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.
[3]Il ricorso puo' essere proposto tanto da chi esercita la patria potesta' o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.
[4]Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva