Art. 187
[1](Art. 191 T. U. 1926).
[2]Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno puo' liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva