Art. 188
[1](Art. 192 T. U. 1926).
[2]Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno puo' rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in liberta' condizionale o in espiazione di pena.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva