Art. 189
[1](Art. 193 T. U. 1926).
[2]Il confinato non puo' allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
[3]Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
[4]Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata del confino
[5]Il confino cessa di diritto se il confinato e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato e' ordinata la liberta' vigilata, il confinato vi e' sottoposto dopo la cessazione del confino.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva