Art. 19
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[1](Art. 18 T. U. 1926).
[2]E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
[3]Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
[4]Le armi sono confiscate.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1975 · versione 0 su Normattiva