Art. 19

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[1](Art. 18 T. U. 1926).

[2]E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

[3]Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

[4]Le armi sono confiscate.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art19 · fonte su Normattiva