Art. 190
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 19 marzo 1958. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 194 T. U. 1926).
[2]Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorita' locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 19 marzo 1958 · versione 0 su Normattiva