Art. 192

[1](Art. 196 T. U. 1926).

[2]Oltre a quanto e' disposto dall'articolo precedente, l'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralita' pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.

[3]Nessun locale puo' essere adibito ad uso di meretricio contro la volonta' del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

[4]Non puo' neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perche' vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione puo' offrire, a giudizio dell'autorita' di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.

[5]Quando un locale, gia' dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne e' ordinata la chiusura.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art192 · fonte su Normattiva