Art. 193
[1](Art. 198 T. U. 1926).
[2]Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorita' di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato.
[3]La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva