Art. 197
[1](Art. 202 T. U. 1926).
[2]Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.
[3]Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva