Art. 199
[1](Art. 204 T. U. 1926).
[2]L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, e' punito, quando il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva