Art. 198
[1](Art. 203 T. U. 1926).
[2]E' vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.
[3]L'infrazione a tale divieto e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva