Art. 202
[1](Art. 208 T. U. 1926).
[2]((Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero e' riaperto senza il preventivo permesso della autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila)).
Testo vigente dal 26 novembre 1944, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva