Art. 206
[1](Art. 212 T. U. 1926).
[2]La dichiarazione di locale di meretricio e' revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale e' cessato l'esercizio del meretricio.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva