Art. 212
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17))48
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1982, n. 17
48La L. 25 gennaio 1982, n. 17 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita' del dipendente nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilita' disciplinari".
Testo vigente dal 12 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva