Art. 214
[1](Art. 219 T. U. 1926).
[2]Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva