Art. 394
[1]I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo, l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta. A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione, il progetto relativo. In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[2]Il Capo del Governo
[3]Primo Ministro Segretario di Stato
[4]Ministro per l'Interno:
[5]MUSSOLINI.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva