Art. 22
[1](Art. 21 T. U. 1926).
[2]Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri Reali.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva