Art. 222
[1]Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, gia' date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
[2]Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facolta' di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
[3]Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione e' valida per tutto il Regno.
[4]Contro il divieto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.
[5]Il Ministro dell'interno puo', in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
[6]Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva