Art. 23
[1](Art. 22 T. U. 1926).
[2]Qualora l'invito rimanga senza effetto, e' ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva