Art. 27

[1](Art. 26 T. U. 1926).

[2]Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanita' pubblica e di polizia locale.

[3]Il questore puo' vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero puo' determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art27 · fonte su Normattiva