Art. 26
[1](Art. 25 T. U. 1926).
[2]Il questore puo' vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanita' pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, puo' prescrivere l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
[3]Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva