Art. 29
[1](Art. 28 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
[3]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
[4]I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva