Art. 31-bis
[1]1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per territorio.
[2]2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita'.((L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle munizioni, e' obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonche' ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.))
[3]3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
[4]4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121.
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