Art. 32

[1](Art. 31 T. U. 1926).

[2]Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non puo' validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

[3]Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

[4]La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art32 · fonte su Normattiva