Art. 51
[1](Art. 50 T. U. 1926).
[2]Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse ((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio)). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
[3]Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
[4]E' consentita la rappresentanza.
Testo vigente dal 7 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva