Art. 34
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[1](Art. 33 T. U. 1926).
[2]Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza.
[3]L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 14 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva