Art. 40
[1](Art. 39 T. U. 1926).
[2]Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva