Art. 45
[1](Art. 44 T. U. 1926).
[2]Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto puo' revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva