Art. 47
[1](Art. 46 T. U. 1926).
[2]Senza licenza del prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti
[3]E' vietato altresi', senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva