Art. 56

[1](Art. 55 T. U. 1926).

[2]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumita' pubblica o per l'ordine pubblico.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art56 · fonte su Normattiva