Art. 57
[1](Art. 56 T. U. 1926).
[2]Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
[3]E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
[4]((La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
[5]Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza.
[6]Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.))
Testo vigente dal 1 luglio 2011, tuttora in vigore · versione 103 su Normattiva