Art. 61
[1]Art. 60 T. U. 1926).
[2]L'autorita' locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorita' comunale, puo' prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piu' di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva