Art. 65
[1](Art. 64 T. U. 1926).
[2]Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, puo', anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podesta' che ritenga contrario alla sanita' o alla sicurezza pubblica.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva