Art. 70
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[1](Art. 69 T. U. 1926).
[2]Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva