Art. 75

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[1](Art. 73 T. U. 1926).

[2]Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

[3]L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

[4]Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art75 · fonte su Normattiva