Art. 75
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[1](Art. 73 T. U. 1926).
[2]Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.
[3]L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
[4]Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva