Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 79 T. U. 1926).
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva