Art. 84
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[1](Art. 82 T. U. 1926).
[2]I prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva