Art. 84
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Testo vigente dal 17 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Testo vigente dal 17 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 1931
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI AFFISSIONE, IN LUOGO VISIBILE, NEI TEATRI E NEGLI ALTRI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO, DEI REGOLAMENTI DI SICUREZZA - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DA DESTINARE A PUBBLICI SPETTACOLI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
La disposizione dell'art. 84 del testo unico delle leggi di p.s. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo di affissione, in luogo visibile, nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo, dei regolamenti di sicurezza, attiene alla materia dell'utilizzo degli immobili da destinare a pubblici spettacoli, su cui le regioni in seguito al trasferimento alle stesse, con l'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, di una serie di funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, hanno ampia competenza. Tale competenza, pertanto, in seguito alla depenalizzazione della violazione del suddetto obbligo operata con l'art. 17-bis del citato testo unico, introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480, necessariamente include, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito al riguardo, quella relativa all'irrogazione della, ora prevista, sanzione amministrativa. Onde la illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tale violazione, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 480/1994art. 17-quinquies Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art84 · fonte su Normattiva