Art. 85

[1](Art. 83 T. U. 1926).

[2]E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.

[4]E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

[5]Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art85 · fonte su Normattiva