Art. 85
[1](Art. 83 T. U. 1926).
[2]E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
[4]E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
[5]Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva