Art. 87
[1](Art. 85 T. U. 1926).
[2]E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
[1](Art. 85 T. U. 1926).
[2]E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art87 · fonte su Normattiva