Art. 8
[1](Art. 7 T. U. 1926).
[2]Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
[3]Nei casi, in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva