Art. 131
[1](Art. 132 T. U. 1926).
[2]Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi e' incapace di obbligarsi.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva