Art. 9
[1](Art. 8 T. U. 1926).
[2]Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva