Art. 94

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[1](Art. 92 T. U. 1926).

[2]L'autorizzazione di cui all'art. 89 non puo' essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ne' per gli esercizi temporanei.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 agosto 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art94 · fonte su Normattiva