Art. 96
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[1](Art. 94 T. U. 1926).
[2]L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici e' stabilito per ciascun comune dal questore, sentito il podesta'.
[3]Senza speciale autorizzazione del prefetto, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcooliche non puo' essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore 11 per i giorni festivi e l'ora di chiusura non puo' essere fissata oltre le ore 23 per il tempo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, ne' oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 1° novembre e il 14 maggio.
[4]Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, e' vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffe', bar, ristorante, albergo e simili.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 20 novembre 1974 · versione 0 su Normattiva