Art. 98
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[1](Art. 96 T. U. 1926).
[2]Per la concessione di licenze, la Commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 20 novembre 1974 · versione 0 su Normattiva