Art. 99
[1](Art. 97 T. U. 1926).
[2]Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ((ai trenta giorni)), senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.
[3]La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
[4]Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
Testo vigente dal 7 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva