Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2318, n. 29, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale, nel Codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
[5]Udito il parere della Sottocommissione parlamentare chiamata ad esaminare il Codice penale emendato;
[6]Udito il Consiglio dei Ministri;
[7]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
[8]Abbiamo decretato e decretiamo:
[9]Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, portante la data di questo giorno, e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[11]Dato a San Rossore, addi' 6 novembre 1926.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Federzoni - Rocco.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[15]Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1926.
[16]Atti del Governo, registro 254, foglio 42. - Coop
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva