Art. 1 (Approvazione)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2318, n. 29, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale, nel Codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

[5]Udito il parere della Sottocommissione parlamentare chiamata ad esaminare il Codice penale emendato;

[6]Udito il Consiglio dei Ministri;

[7]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

[8]Abbiamo decretato e decretiamo:

[9]Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, portante la data di questo giorno, e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[11]Dato a San Rossore, addi' 6 novembre 1926.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Federzoni - Rocco.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

[15]Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1926.

[16]Atti del Governo, registro 254, foglio 42. - Coop

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~approvazione-art1 · fonte su Normattiva