Art. 10

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[1]Salvo le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

[2]1° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per tempo superiore a tre anni e non abbia ottenuto la riabilitazione;

[3]2° a chi sia in istato di liberta' vigilata o sottoposto all'ammonizione.

[4]Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, ricatto, o per violenza e resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.

[5]Le autorizzazioni devono essere revocate quando nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali esse sono subordinate, e possono essere revocate nei casi in cui sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego della autorizzazione.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art10 · fonte su Normattiva